Brevetto: cos'è e perchè è così importante registrarlo

09 Aprile 2024 - Redazione

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Avvocato per registrazione del brevetto: tutto quello che serve sapere

Il brevetto è un particolare istituto il cui scopo è quello di consentire la tutela dell’innovazione tecnologica di un imprenditore dalla possibile perdita della stessa a causa delle altrui condotte.

L’invenzione, dunque, è uno strumento che consente di migliorare la posizione che l’imprenditore ha nel sistema concorrenziale, pertanto, è coperto da segreto aziendale.

L’invenzione, in parole povere, non deve diventare di dominio collettivo, in caso contrario, si corre il rischio che qualcuno possa copiarla oppure, prenderne spunto per creare qualcosa di simile. L’imprenditore non opera da solo, generalmente si avvale del lavoro altrui al fine di svolgere l’attività d’impresa.

Pertanto, tale segretezza coinvolge non solo lui ma anche tutti coloro che lavorano per lui. Tra l’imprenditore e la collettività che organizza e gestisce, s’instaura una sorta di rapporto di reciproco interesse che, secondo una parte della dottrina, può essere paragonato ad una sorta di contratto.

Al fine di evitare che il monopolio dell’invenzione possa andare perduta negli anni, il legislatore ha varato una normativa ad hoc, ovvero, il brevetto.

Tale istituto gioca un ruolo importante non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista dell’innovazione.

Infatti, avere la consapevolezza che si ha la possibilità di proteggere le proprie invenzioni e le proprie creazioni induce le persone ad impegnarsi per creare qualcosa di diverso, di innovativo, capace di sbaragliare la concorrenza e che nessun altro può utilizzare perché brevettato appunto.

 

Il ruolo dell’avvocato

Il settore della tutela della proprietà intellettuale è sicuramente l’area di intervento dell’avvocato specializzato nel settore dei marchi e brevetti. Si tratta di una materia piuttosto controversa, spesso oggetto di riforme da parte del legislatore.

L’avvocato specializzato in brevetti ha il compito di tutelare le imprese, piccole o di grandi dimensioni, sia nella fase antecedente alla registrazione del brevetto (ad esempio illustrando come registrare un brevetto) sia nella fase successiva, ad esempio intimando ai terzi di non utilizzare il brevetto registrato senza consenso

Il ruolo dell’avvocato risulta essere prezioso specialmente nella fase iniziale, cioè quando l’azienda ha bisogno di proteggere una propria invenzione ed evitare che i terzi possano appropriarsene indebitamente.

Infatti, l’avvocato specializzato in questa branca del diritto risulta essere particolarmente utile per ottenere la registrazione del brevetto, per la quale è necessario effettuare una serie di adempimenti burocratici.

Senza anticipare ciò che verrà trattato più diffusamente in prosieguo, è possibile anticipare che l’avvocato, prima di avviare l’iter per ottenere la registrazione, è tenuto a:

  •  verificare che il brevetto rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge;
  •  controllare la non sussistenza di un brevetto già registrato simile o eguale;
  • accertarsi che il brevetto non abbia caratteristiche negative.

Una volta effettuati tutti questi controlli, l’avvocato presenterà la richiesta presso l’ente competente. L’iter più semplice e snello è quello telematico, grazie al quale è possibile registrare il brevetto online. L’alternativa è quella di avviare la procedura classica, ovvero, presentando domanda presso la Camera di commercio.

 

Come si ottiene un brevetto e come tutelarlo

Per poter brevettare un’invenzione è necessario farsi riconoscere come autori della stessa e poi procedere con la presentazione della domanda di brevetto. Il diritto c.d. morale, ovvero, di paternità dell’opera, è riconosciuto dall’art. 62 del Codice della proprietà industriale, il quale è rubricato proprio “diritto morale”.

Tale diritto può essere fatto valere sempre dall’inventore e, dopo la sua morte, anche dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado, oppure, in mancanza di questi ultimi, dai genitori e dagli altri ascendenti o dai parenti fino al quarto grado incluso.

Per quanto concerne invece il procedimento e le condizioni da rispettare per il rilascio del brevetto, essi, ai sensi dell’art. 2591 c.c. sono regolati dalle leggi speciali, ovvero, dal Codice della proprietà industriale.

Il rilascio del brevetto avviene solo a seguito del deposito della domanda da parte dall’autore in persona oppure da un legale specializzato in questo settore.

La suddetta domanda può avere per oggetto il rilascio di un brevetto per una sola invenzione e, nel caso non si opti per la procedura telematica, deve essere depositata presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure, direttamente presso la Camera di Commercio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice della proprietà industriale, è necessario che la suddetta domanda contenga le seguenti indicazioni:

• La descrizione dell’invenzione;

• Un titolo per l’invenzione;

• Le rivendicazioni, ai sensi dell’art 52 del Codice della proprietà industriale, ovvero l’allegato alla domanda contenente la specificazione di ciò che forma oggetto del brevetto;

• L’invenzione;

• I segni necessari alla sua intelligenza.

Dopo aver depositato la domanda di brevetto, si apre la fase dell’esame della stessa da parte delle autorità competenti.

L’esame della domanda, nel dettaglio, si divide in realtà in due sottofasi: una che ha per oggetto il controllo della regolarità formale della domanda, l’altra, che ha per oggetto un controllo sostanziale della medesima.

Visto che si tratta di controlli piuttosto analitici è importante affidarsi ad un legale in quanto è possibile così evitare eventuali dinieghi basati su meri errori formali, oppure, registrare in modo erroneo il brevetto e, conseguentemente, non ricevere una adeguata tutela.

Ai sensi dell’art. 170 del Codice della proprietà industriale l’ufficio accerta “per le invenzioni ed i modelli di utilità che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio”.

Una volta depositato il brevetto, è necessario che il titolare stia attento e che controlli che nessuno lo usi, o lo imiti per prodotti o servizi identici, o comunque simili, senza la propria autorizzazione.

Proprio per contrastare questi eventi lesivi per il titolare del brevetto, il legislatore ha creato la procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un brevetto identico o simile al proprio.

Chiaramente per opporsi è importante affidarsi ad un avvocato che sia specializzato nel settore dei brevetti. La procedura di opposizione è una valida alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempistiche nettamente più favorevoli, in quanto permette di agire anche in via amministrativa, ovvero, direttamente dinanzi all’Ufficio italiano marchi e brevetti.

 

Come difendere il proprio brevetto

Per difendere il proprio brevetto dalle altrui condotte illecite, agire con tempestività e con una precisa strategia, significa non solo ottenere risultati in modo rapido ma anche scoraggiare possibili ulteriori episodi simili.

Esistono diverse opzioni per poter difendere il proprio brevetto, prima di optare per una o per un’altra è importante chiedere una consulenza ad un legale esperto in questo ambito, in modo da comprendere quali sono le differenze tra le due alternative e scegliere, con il consiglio di un legale, quella maggiormente in linea con i propri bisogni.

Ebbene, una prima alternativa, è l’azione stragiudiziale mediante diffida. In questo modo è possibile evitare di incardinare un giudizio vero e proprio dinanzi al Giudice con conseguente riduzione delle tempistiche.

Notificare immediatamente al soggetto contraffattore del brevetto l’esistenza del diritto di esclusivo, inviando un’apposita diffida dal continuare la sua condotta illecita, spesso si rivela uno strumento sufficiente per ottenere la cessazione dell’altrui condotta.

Viceversa, ove questa dovesse rivelarsi non sufficiente, oppure, nel caso in cui si voglia agire direttamente per le vie legali, è possibile optare per l’azione giudiziaria. In tal caso, il giudizio deve essere incardinato dinanzi ad apposite sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Una volta instaurato il processo, generalmente, al fine di ottenere l’inibizione della altrui condotta, si richiede l’applicazione di una misura cautelare.

Anzi, più precisamente, le misure cautelari possono, in determinati casi, essere concesse anche ante causa, ed hanno lo scopo di far cessare immediatamente l’attività di violazione del diritto di esclusiva senza aspettare il completo svolgimento del processo.

Tra le varie misure cautelari è possibile chiedere al Giudice:

  • l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione e o di vendita
  • il sequestro dei prodotti contraffatti
  • il ritiro degli stessi dal mercato

Inoltre, tali misure possono essere concesse dal Giudice anche senza prima rendere edotto il destinatario delle stesse. È possibile altresì agire in sede penale, a patto però che sussista il dolo del soggetto contraffattore.

In questo caso il Giudice, in sede penale, può applicare una multa al condannato e può disporre il sequestro dei prodotti contraffatti. Infine, il Giudice, accertata la condotta illecita e, conseguentemente, la violazione del diritto di esclusiva, può disporre il risarcimento dei danni subiti.

L’ammontare dello stesso viene stabilito normalmente tenendo conto di svariati fattori, come ad esempio il mancato guadagno del titolare del diritto, i benefici che ha ottenuto chi ha sfruttato il brevetto in modo illecito, il danno morale, oppure il canone che normalmente sarebbe stato pagato se l’uso del brevetto fosse stato autorizzato dal titolare.

 

Quando si ha contraffazione del brevetto e come proteggersi

Dopo aver visto come fare per tutelarsi, è bene capire anche quando è possibile parlare di contraffazione del brevetto.

Quest’ultima si manifesta quando un terzo, privo di autorizzazione, produce, commercializza, esporta, importa prodotti o processi rispetto ai quali era stato, in precedenza, rilasciato un titolo brevettuale ad altro soggetto.

Un atto di contraffazione del brevetto si traduce, dunque, in un’azione volta a violare gli altrui diritti di privativa e di esclusiva. Ma non solo, è contraffazione anche la condotta di chi usa l’idea alla base dell’opera brevettata, senza appropriarsi delle specificità tecniche essenziali per la realizzazione e la messa a punto dell’opera brevettata.

Ciò precisato, potrebbe sorgere dunque una domanda: come è possibile tutelarsi in modo preventivo? Dare una risposta secca non è facile, considerato anche che il mondo della contraffazione, purtroppo, è in continua crescita, specie sui siti internet.

Tuttavia, esistono alcune semplici regole che possono aiutare. Dal lato dell’imprenditore, è importante essere sempre ben attenti nel controllare che i propri rivali in affari (o altre imprese in generale) usino impropriamente ed illecitamente il brevetto registrato. La tempestività, come anticipato, è tutto ed agire in ritardo potrebbe vanificare l’esito del giudizio.

Dal lato dei consumatori, invece, è consigliabile evitare di acquistare prodotti a prezzi troppo bassi, oppure, rivolgersi sempre a venditori autorizzati o chiedere consiglio, prima di procedere con l’acquisto, a chi magari conosce quel determinato prodotto.

 

Profili internazionali

La Convenzione di Monaco del 5 ottobre del 1973 ha istituito ufficialmente la procedura unificata di deposito, esame e concessione del cosiddetto Brevetto Europeo.

Quest’ultimo, in poche parole, permette di richiedere ed ottenere, con un’unica domanda, la tutela brevettuale in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione e di ottenere così un titolo che attribuisce, nel territorio dei suddetti Stati, gli stessi diritti dei rispettivi brevetti riconosciuti a livello nazionale.

Lo scopo della sopra richiamata convenzione è quello di provvedere alla protezione delle invenzioni nei Paesi aderenti, nel modo più veloce e semplice possibile, attraverso un’unica procedura per il rilascio di brevetti. Ciò vuol dire, praticamente, che il soggetto richiedente sarà titolare non già di un unico brevetto ma di molteplici brevetti, soggetti alle leggi dei singoli Stati aderenti.

Per ottenere il brevetto europeo è necessario depositare un’unica domanda redatta in una delle lingue ufficiali (ovvero il tedesco, il francese oppure l’inglese) presso le sedi dell’EPO (European Patent Office) di Monaco di Baviera, dell'Aja e di Berlino, o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) di Roma.

Non è possibile, dunque, presentare la domanda direttamente presso gli uffici delle Camere di commercio. Una volta concesso il brevetto europeo, si da vita una procedura di convalida mediante il deposito della traduzione del testo del brevetto, concesso nella lingua ufficiale di ciascuno Stato designato.

Per avere effetto nel nostro ordinamento giuridico è necessario che il titolare del brevetto depositi, entro 90 giorni dal rilascio, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto presso uno degli uffici Brevetti delle Camere di commercio: la traduzione in lingua italiana del testo di un Brevetto Europeo avente l’Italia come paese designato; la traduzione, sempre in lingua italiana, delle Rivendicazioni di un Brevetto Europeo, avente l’Italia come Paese designato, per ottenere una tutela provvisoria.

La durata del brevetto è di 20 anni. Come è facilmente desumibile, anche in questo caso il ruolo dell’avvocato specializzato nel settore dei brevetti gioca un ruolo più che centrale.

La procedura da seguire per ottenere un brevetto europeo non è semplice e i documenti da preparare non sono pochi. Avendo un esperto al proprio fianco, invece, semplifica nettamente l’iter da seguire.

 

Brevetti e nuove sfide

L’evoluzione continua della tecnologia ha dato vita a nuove forme di condotte illecite che, fino a qualche anno fa, sembravano futuristiche e irrealizzabili.

L’avvento dell’intelligenza artificiale, l’uso massiccio della tecnologia, la costante digitalizzazione dei processi di produzione aprono nuovi scenari che impongono conoscenze approfondite non solo dell’informatica ma anche del diritto.

Si pensi ad esempio alla c.d. intelligenza artificiale generativa (iag). Quest’ultima, infatti, ha letteralmente rivoluzionato il panorama della creatività e della produzione dei contenuti.

Tale tecnologia, basata su complessi algoritmi, permette alle macchine di generare opere di qualsiasi genere, aprendo nuove prospettive in settori come la biotecnologia, arte, musica, letteratura, intrattenimento e così via.

Chiaramente tale fenomeno non poteva passare inosservato al mondo del diritto, il quale s’interroga sulla possibilità di applicare le norme in materia di proprietà intellettuale sulle opere create non già da persone, bensì da macchine intelligenti.

Altra questione, altrettanto interessante è: a chi va attribuita la paternità dell’opera? Alla macchina? Oppure a chi ha creato la macchina? Oppure ancora, al proprietario della macchina?

La normativa attualmente in vigore non fornisce una risposta secca, si limita a riconoscere la paternità dell’opera ad un essere umano, tuttavia, l’IAG pare stia seriamente mettendo in crisi tale impianto normativo, forse ormai vetusto.

È chiaro che è necessario ormai un nuovo paradigma legale di riferimento, capace di cogliere il contributo dell’algoritmo e del programmatore che è dietro all’algoritmo. Infine, oggi sorgono dubbi anche in ordine alla protezione legale delle opere create dall’IAG.

Le leggi in vigore, infatti, richiedono che l’opera da tutelare si frutto di uno sforzo umano per poter essere protetta.

Tuttavia, come già accennato, l’IAG riesce a creare opere anche senza l’ausilio di una persona fisica, quid iuris in questi casi? Purtroppo sono ancora troppi gli interrogativi a cui non è possibile fornire una risposta secca oggi, ed è auspicabile, dunque, che il legislatore intervenga sul tema al fine di rinnovare l’impianto normativo.

 

Come selezionare un avvocato specializzato nel settore dei brevetti

Per trovare un buon avvocato specializzato nel settore dei brevetti è necessario, innanzitutto, dare uno sguardo al cv, in modo da capire se il professionista abbia o meno delle specializzazioni nel settore, oppure, risulta specializzato in altre branche del diritto ma di rado si occupa anche di questioni legali concernenti i brevetti.

Altro aspetto da prendere in considerazione, altrettanto importante, è l’esperienza che ha l’avvocato in questo ambito.

Una lunga esperienza nel settore è sicuramente un punto a favore. Infine, è necessario fare un colloquio di persona, in modo da conoscere l’avvocato e magari porgli alcune domande sul percorso post laurea, esperienze di lavoro su casi affini al proprio etc. Grazie a Quotalo puoi trovare l’avvocato più vicino a te a cui chiedere una consulenza legale dettagliata.

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