Ammissione al passivo nella normativa fallimentare: tutto quello che bisogna sapere sull'accertamento del passivo con la possibilità di farsi assistere da un professionista

03 Marzo 2023 - Redazione

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Domanda di ammissione al passivo: tutto quello che c'è da sapere per tutelare i propri crediti

Nel nostro ordinamento giuridico è prevista una garanzia generale in favore dei creditori, i quali possono soddisfarsi ai sensi dell’articolo 2740 c.c. su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Ciò significa che quando un soggetto vanta un credito nei confronti di un altro può, attraverso gli appositi strumenti previsti dalla legge, soddisfare la propria pretesa creditoria sul patrimonio del debitore.

Questo non significa che sicuramente il creditore vedrà soddisfatta la propria pretesa, ad esempio perchè potrebbe concorrere con altri creditori. Il legislatore, al fine di garantire nei limiti del possibile, un soddisfacimento proporzionale di tutti i creditori, ha previsto appositi istituti come l’istanza di ammissione al passivo.

                                         

Cosa si intende con istanza di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, il quale può essere sottoscritto personalmente dalla parte o da un legale munito di procura.

In poche parole la domanda di ammissione al passivo è una domanda finalizzata ad ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento, o più precisamente, della liquidazione giudiziale. La suddetta domanda viene successivamente valutata dal Tribunale competente insieme al curatore al fine di stabilire se le somme siano effettivamente dovute oppure no.

Esistono essenzialmente due categorie di crediti:

  • I crediti privilegiati, ovvero quei crediti che hanno una natura preferenziale rispetto agli altri crediti; si pensi ad esempio ai crediti dei lavoratori dipendenti. Si tratta quindi di crediti che vengono pagati prima degli altri.
  • I crediti chirografari, che sono appunto quei crediti che vengono pagati solamente dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati, a patto che avanzi attivo.
 

Quale articolo regolamenta l'istanza di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo in passato era disciplinata dall’articolo 93 della Legge Fallimentare; oggi invece è disciplinata dall’articolo 201 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

L’articolo 201 del CCII stabilisce che la domanda di ammissione al passivo è considerata tempestiva se presentata entro e non oltre trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. Occorre altresì precisare che la domanda di ammissione al passivo in realtà può essere presentata anche in data successiva.

Le domande cosiddette “successive”, rispetto al termine sopra richiamato, non devono essere presentate oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, ai sensi dell’articolo 208 CCII.

Spirato quest ultimo termine, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al soggetto creditore e solo se la domanda viene trasmessa al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Insinuazione al passivo fallimentare  

Come viene depositata la domanda di ammissione al passivo

Tutti i creditori e gli altri soggetti legittimati, possono proporre la domanda di ammissione al passivo mediante ricorso.

Lo strumento tecnico giuridico utilizzabile per presentare la domanda di ammissione e da presentare almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo è infatti il ricorso. Diversamente dall’art. 93 della Legge fallimentare, norma che prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza regolamentava la domanda di ammissione al passivo, l’articolo 201 CCII introduce un elemento di novità. La norma testé citata, infatti, ha introdotto l’obbligo della presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni ricompresi nella procedura, ipotecati a garanzia del debito altrui.

Per quanto concerne le modalità concrete di presentazione della domanda di ammissione al passivo, l’articolo 201 CCII dispone che il ricorso possa essere sottoscritto anche personalmente dal soggetto ricorrente.

Il ricorso è formato ai sensi dell’art. 20 comma 1 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ed è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, insieme a tutti i documenti dimostrativi del diritto fatto valere nella procedura.

Anche il Codice della Crisi d’Impresa ha confermato la necessità di depositare presso la cancelleria del Tribunale competente.

 

Quali crediti sono ammessi al passivo fallimentare

Ciascun soggetto creditore ha la possibilità di presentare la domanda di ammissione al passivo, purché sia in possesso di un titolo che attesti il suo credito.

In genere tutti i crediti sono suscettibili di essere ammessi al passivo, a patto che siano certi, liquidi ed esigibili ovviamente. Una volta ammessi al passivo, i creditori concorrono tra di loro al fine di ottenere il soddisfacimento della rispettiva pretesa creditoria.

Il principio generale che regola i loro rapporti è quello della par condicio creditorum, ovvero, tutti i creditori hanno il diritto ad essere soddisfatti allo stesso modo degli altri, in proporzione al credito di ciascuno, nel pieno rispetto dell’eventuale esistenza di privilegi, ipoteche, eccetera.

Questo significa che i primi a vedersi soddisfare il proprio credito sono i cosiddetti creditori privilegiati; successivamente vengono soddisfatti i creditori ipotecari, ed infine vengono soddisfatti i creditori chirografari, ovvero coloro che hanno crediti che non sono assistiti da alcuna garanzia.

Occorre altresì precisare che il Codice della Crisi d’Impresa prevede che alcuni crediti possano essere ammessi al passivo dal giudice con riserva; si tratta dei crediti condizionati, crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da un fatto che non è riferibile al soggetto creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine indicato perentoriamente dal giudice.

Infine, possono essere ammessi al passivo con riserva anche i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, ovvero con una sentenza ancora impugnabile, pronunziata prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Rientra in questi casi anche l’ipotesi prevista dall’articolo 96 del Codice di Procedura Civile, che si verifica quando un credito, accertato in altra causa con sentenza, sia oggetto di impugnazione da parte del soccombente.

A tal proposito si segnala una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n° 14768 del 30 maggio 2019, nella quale i giudici ermellini hanno affermato che, nel caso in cui un soggetto rimasto soccombente nel giudizio di condanna venisse dichiarato fallito (e lo stesso vale per la liquidazione giudiziale), il creditore, sulla base della sentenza oggetto del gravame, può insinuarsi al passivo con riserva mentre il curatore può proseguire il giudizio di impugnazione.

Fallimento ammissione al passivo  

Cosa succede dopo l'ammissione al passivo

Una volta conclusa la fase di ammissione al passivo, ai sensi dell’articolo 203 CCII il quale a sua volta ricalca l’articolo 93 della Legge Fallimentare, il curatore è tenuto a redigere il progetto dello stato passivo, esaminando le domande di ammissione al passivo, le domande di restituzione o di rivendicazione nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei cespiti compresi nella procedura ipotecati a garanzia dei beni altrui.

Il curatore è tenuto a predisporre gli elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni immobili e mobili di proprietà o comunque nel possesso del debitore. Infine, il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dai creditori, e può eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono fondati i crediti o la prelazione, ancorché risulti prescritta la relativa azione.

Il progetto va depositato presso la Cancelleria del Tribunale e successivamente comunicato ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni del debitore almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. A questo punto i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore potranno esaminare il progetto e presentare al curatore osservazioni scritte fino a 5 giorni prima dell’udienza.

l Giudice delegato a questo punto può:

  • Decidere su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto conto delle eccezioni del curatore
  • Procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibili ovviamente con le esigenze di speditezza del procedimento
  • Stabilire, a seconda del numero dei creditori e della massa del passivo, che l’udienza venga svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditore.

Infine, il debitore è legittimato a chiedere di essere sentito nel corso dell’udienza di esame dello stato passivo al fine di far valere le proprie ragioni.

 

Quando diventa esecutivo lo stato passivo

L’articolo 204 del CCII disciplina la formazione dell’esecutività dello stato passivo in modo sostanzialmente analogo a quanto disponeva l’articolo 96 della Legge Fallimentare. Pertanto, il Giudice delegato può accogliere, in tutto o in parte, respingere o dichiarare inammissibile la domanda.

Il legislatore ha confermato la regola in forza della quale è consentita la riproposizione della domanda in caso di dichiarazione di inammissibilità della stessa.

Una volta concluso l’esame di tutte le domande di ammissione, il Giudice delegato procede a formare lo stato passivo che rende successivamente esecutivo con decreto depositato in Cancelleria.

L’articolo 204 CCII dispone che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, nonché le decisioni assunte dal Tribunale all’esito dei giudizi di impugnazione, limitatamente ai crediti accertati, abbia effetto endoprocessuale, in considerazione del fatto producono effetti solamente ai fini del concorso.

 

Quanto costa una domanda di insinuazione al passivo

Stabilire con precisione quale possa essere il costo da sostenere per poter presentare una domanda di immissione al passivo potrebbe non essere una cosa semplice, poichè la parcella dell’avvocato può variare di volta in volta a seconda dell’esperienza e della bravura dell’avvocato.

Tra l’altro il costo dell’immissione può variare anche in considerazione del valore del credito da far valere; tradotto in parole povere, tanto maggiore sarà il credito vantato, tanto maggiore sarà, proporzionalmente, la parcella dell’avvocato.

In ogni caso è possibile sicuramente affermare che l’istanza di insinuazione al passivo non prevede l’iscrizione a ruolo, di conseguenza non è necessario pagare il contributo unificato.

Mediamente il costo da dover sostenere per poter presentare la domanda di insinuazione al passivo è di circa 800 euro, prezzo che può ovviamente variare a seconda delle caratteristiche del caso concreto.

 

Quando si chiude la liquidazione giudiziale

Gli articoli 233 e seguenti del CCII disciplinano i casi di chiusura della liquidazione giudiziale. Più precisamente, i casi di chiusura della procedura di liquidazione corrispondono a quelli che prevedeva l’articolo 118 della Legge Fallimentare.

La procedura, infatti, si conclude quando:

  • Non sono state depositate domande di insinuazione al passivo nel termine fissato dalla sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura;
  • È avvenuto il pagamento dei crediti ammessi, nonché dei debiti e delle spese da soddisfare prima del riparto finale;
  • È stata completamente effettuata la ripartizione dell’attivo;
  • È stata accertata l’inutilità della prosecuzione della procedura, ad esempio perchè magari non permette il soddisfacimento della pretesa del ceto creditorio, nemmeno in parte 

Infine, l’articolo 235 CCII prevede che il Tribunale debba provvedere con decreto di chiusura ad impartire le disposizioni necessarie per il deposito di vari documenti, come ad esempio il rapporto riepilogativo, il riparto supplementare, il supplemento di rendiconto, rapporto riepilogativo finale, eccetera.

Fac simile di una domanda di ammissione al passivo

ON.LE TRIBUNALE DI_______________

 Sezione Fallimentare

Istanza di ammissione al passivo

Liquidazione Giudiziale: ___________ Ud. ___________

 G.D. Dott.:_____________  – Curatore:  Dott: ______________   

in persona del titolare sig. ________ ( c.f. _________ ), rappresentato e difesa dall’ avvocato ________  del Foro_________  in forza di procura in calce al presente atto, presso lo studio sito in _________ alla via ________con lo stesso domiciliato.

PREMESSO CHE 

- Il _____ in persona del titolare, e la _______ , in persona dell’amministratore _______ convenivano e stipulavano in data ______ contratto di _______( all. n . ); 

- Tale contratto aveva regolare esecuzione fino all’inizio del mese _____ ;

- In data _____ l’istante comunicava ______ mediante racc. a/r. , l’impossibilità di eseguire il contratto stante il fatto che lo stesso _____ aveva interrotto i pagamenti fino ad allora eseguiti; 

- Allegava alla predetta comunicazione fattura n° del _____ per il pagamento delle spettanze maturate e non saldate pari ad euro _______

 - Tale comunicazione non ha ottenuto riscontro;

- Il credito concerne la prestazione d’opera da parte di ______, sicché appare ricorrere il privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. . 

 

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO

Il ______ come sopra rappresentato e difeso, a mezzo del suo difensore CHIEDE di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale di _____ per il detto complessivo importo di € ______ oltre ad onorari per la presente, come verranno liquidati dal G.D. A tal fine si allega : (indicazione di tutta la documentazione)

Data ____

Luogo, ____

 Avv._____________

   

Perché è sempre consigliato contattare un avvocato

Il settore del diritto fallimentare è particolarmente tecnico e complesso, pertanto, avere al proprio fianco un avvocato civilista specializzato in questo particolare settore è sicuramente una marcia in più. Presentare una domanda di immissione al passivo tramite un avvocato che ha esperienza nel settore fornisce sicuramente più garanzie di soddisfacimento della propria pretesa. Anche perché l’iter da dover osservare è tutt’altro che semplice e lineare. Se sei alla ricerca di un avvocato esperto nel diritto fallimentare, noi di Quotalo.it possiamo aiutarti, consentendoti di trovare il professionista più vicino a cui chiedere tutte le informazioni necessarie. 

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