Avvocato per ammissione al passivo: tutto quello che c'è da sapere e come fare per richiedere una consulenza.

07 Marzo 2022 - Redazione

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Cos'è la domanda di ammissione al passivo?

L'insinuazione al passivo è la domanda mediante la quale i soggetti creditori di un determinato imprenditore fallito (sottoposto a liquidazione giudiziale, per utilizzare la terminologia del codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza) chiedono l’ammissione del loro credito al passivo del soggetto in questione (debitore).

In questo modo è possibile ottenere il soddisfacimento, nei limiti della massa patrimoniale, del proprio credito. Pertanto, da un punto di vista tecnico giuridico, si tratta di un ottimo istituto che permette di garantire il rispetto del principio della parcondicio creditorum ovvero del medesimo trattamento dei soggetti creditori. Infatti, i creditori possono soddisfare (anche solo in parte) il loro credito solo ed esclusivamente se partecipano alla procedura concorsuale.

Come sopra anticipato, l’insinuazione al passivo è la domanda mediante la quale i creditori si insinuano, giuridicamente, nel passivo del soggetto debitore in modo da soddisfare la propria pretesa all’esito della procedura concorsuale che vede come protagonista il debitore stesso. La procedura è indicata analiticamente dagli artt. 90 e seguenti della legge fallimentare, ed oggi dagli art 201 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.

La disciplina, all’indomani del varo del Codice sopra richiamato, è leggermente mutata, specie per quanto concerne l’obbligo della presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavare dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia dei debiti altrui.

In ogni caso, la domanda di ammissione va proposta con apposito ricorso che deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Per quanto concerne le modalità in concreto di presentazione della domanda di ammissione, il codice della crisi prevede che il ricorso:

  • possa essere sottoscritto anche personalmente dalla parte;
  • deve essere trasmesso materialmente all’indirizzo PEC del curatore del fallimento insieme a tutti i documenti dimostrativi del diritto fatto valere nella procedura.
  • In ogni caso, anche nel Codice della crisi è confermata la disposizione in virtù della quale è necessario il deposito presso la cancelleria del Tribunale dell’originale del titolo di credito allegato al ricorso introduttivo. La domanda deve altresì contenere:
  • indicazione della procedura che si intende partecipare,
  • indicazione delle generalità del creditore;
  • determinazione puntuale delle somme che si intende insinuare al passivo, ovvero, l’indicazione precisa del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero, l’ammontare del credito di cui si intende partecipare al riparto;
  • la succinta, seppur precisa, indicazione dei fatti e degli elementi di diritto che sono alla base della domanda di insinuazione;
  • indicazione delle coordinate bancarie del soggetto istante ovvero, la dichiarazione di voler essere pagato con una determinata modalità

Infine, è previsto l’obbligo di indicare altresì il codice fiscale del soggetto ricorrente, comprese le proprie coordinate bancarie, in modo da assicurare la maggiore rapidità della fase di insinuazione al passivo.

Per quanto concerne gli effetti della domanda di ammissione al passivo, essi sono equiparabili a quelli della domanda giudiziale per tutta la durata della liquidazione e fino alla definizione delle operazioni che proseguono, come stabilito dall’art. 202 del codice della crisi d’impresa, fino al decreto di chiusura della procedura.

Quando rivolgersi ad un avvocato per ammissione al passivo?

È possibile rivolgersi ad un avvocato per presentare apposita domanda di ammissione al passivo quando il proprio debitore si trova in una fase di difficoltà economica, ovvero, in fase di liquidazione giudiziale (ovvero in fase di fallimento).

Il soggetto interessato deve semplicemente trasmettere apposita istanza al curatore in modo da insinuarsi materialmente nel passivo. In conclusione, occorre precisare che la domanda di ammissione al passivo deve essere effettuata nei limiti temporali sopra esposti (30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti) salvo il caso di domanda tardiva, ovvero entro 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività del passivo.

Cosa succede dopo essere stati ammessi al passivo?

Una volta conclusa la fase di ammissione al passivo, il soggetto curatore, sotto la direzione del giudice delegato, deve procedere alla vendita dei beni presenti nella massa patrimoniale e soddisfare, nei limiti della parcondicio creditorum (parità di trattamento dei creditori), la pretesa del ceto creditorio con particolare attenzione ad eventuali creditori con prelazione (pegno, ipoteca, privilegio). Questi, infatti, hanno il diritto di soddisfare la propria pretesa con privilegio rispetto ai creditori cosiddetti chirografari (ovvero privi di cause di prelazione).

Avvocato per ammissione al passivo: dove posso rivolgermi?

Immettersi nel passivo del proprio debitore è sicuramente una fase piuttosto delicata, se non ci si affida ad un avvocato esperto si corre il rischio di non veder soddisfatta la propria pretesa e, di conseguenza, vanificare i propri diritti. Onde evitare tutto questo, è di fondamentale importanza avere un professionista al proprio fianco. Se sei alla ricerca di un avvocato con esperienza, Quotalo.it è la piattaforma giusta. Grazie ad essa, infatti, puoi metterti in contatto con il professionista più vicino a te a cui richiedere una consulenza dettagliata su come procedere.

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