Estradizione: definizione giuridica, limiti e convenzioni europee

17 Aprile 2024 - Redazione

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Estradizione: tutto quello che c'è da sapere

Spesso capita che un reato possa avere dei profili di internazionalità, ovvero coinvolga due o più Stati.

In tali casi, ovviamente, sorgono dei dubbi in ordine alle modalità di punizione dei soggetti colpevoli, perchè ogni Stato ha le proprie leggi da far rispettare.

Ma che succede se chi commette un fatto previsto dalla legge come reato è di un’altra nazionalità oppure se il fatto in questione viene commesso in diversi Paesi del mondo? È possibile giudicarli secondo ciò che dispone la legge del Paese di origine oppure secondo le leggi dello Stato in cui è stato commesso il reato?

Dare una risposta potrebbe non essere una cosa facile. In questo tema, infatti, si inserisce il delicato argomento dell’estradizione, che nel nostro ordinamento giuridico è espressamente disciplinata dal Codice di procedura penale.

 

Definizione di estradizione

L’estradizione può essere definita come una sorta di cooperazione internazionale giudiziaria che si verifica tra due Stati nel momento in cui uno Stato si trova a dover consegnare ad un altro Stato un soggetto che deve scontare una condanna o che deve essere sottoposto al processo penale. 

In parole povere uno Stato, su apposita richiesta proveniente da altro Stato, decide di consegnare un soggetto colpevole o da sottoporre a processo, ad altro Stato. L’estradizione può essere essenzialmente di due tipi:

  1. Attiva: si verifica quando è lo Stato italiano a chiedere ad un altro Stato l’estradizione di un soggetto;
  2. Passiva: si verifica quando è lo Stato italiano a dover cedere un individuo ad uno Stato richiedente.

In entrambi i casi la richiesta di estradizione si verifica nel momento in cui il soggetto deve essere sottoposto a processo nello Stato richiedente o debba scontare una pena di condanna già inflitta. Nel primo caso si parla di estradizione di cognizione o processuale, nel secondo caso, invece, si parla di estradizione esecutiva.

 

Cosa dicono gli articoli 13 c.p. e 26 della Costituzione sull'estradizione

Le fonti normative per eccellenza quando si parla di estradizione sono l'articolo 13 del Codice Penale e l'articolo 26 della Costituzione.

Entrambi gli articoli citati stabiliscono che l’estradizione è consentita solo se espressamente prevista da Convenzioni internazionali ed è pur sempre vietata, anche se concerne persone straniere, ai reati politici; si tratta di reati che hanno fini politici oppure che offendono un interesse politico dello Stato.

L'articolo 13 del Codice Penale prevede il requisito della doppia incriminabilità secondo cui l’estradizione non può essere ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

Sul tema occorre segnalare che in dottrina è discusso se la suddetta punibilità del fatto presso i due stati debba sussistere in astratto oppure in concreto, il che pone evidenti problemi in ordine all’eventuale esistenza di cause di giustificazioni, di esclusione della colpevolezza o di non punibilità.

Infine, secondo l’opinione prevalente, con riferimento alle cause di estinzione del reato, l’estradizione è esclusa quando la causa estintiva concerne lo Stato richiedente, mentre è ammissibile quando riguardi quello richiesto.

Infine, è molto dubbio se l’estradizione possa essere concessa non solo per i delitti ma anche per le contravvenzioni ai sensi dell’articolo 39 del Codice Penale.

estradizione nella costituzione italiana  

Quali e quante sono le tipologie di estradizione

Come già anticipato sopra, l’estradizione può essere di due tipologie attiva e passiva.

In entrambi i casi l’estradizione può assumere due forme ben precise:

  1. Di cognizione o processuale che dir si voglia, se l’estradando è richiesto per essere sottoposto a processo
  2. Esecutiva, se l’estradizione è richiesta per permettere l’esecuzione di una determinata sentenza di condanna.
 

Estradizione attiva

A dare il via all’estradizione attiva è il Procuratore Generale presso la Corte di Appello in cui è stata pronunciata la condanna o in cui si sta procedendo per il fatto previsto dalla legge come reato.

Il Ministero di Giustizia riceve la suddetta domanda, corredata dalla documentazione a sostegno e la inoltra successivamente alle autorità straniere competenti del Paese in cui si trova la persona da estradare.

Successivamente, spetta al Ministro della Giustizia decidere se accettare eventuali condizioni che lo Stato estero impone per concedere l’estradizione. Le suddette condizioni non devono assolutamente essere in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

 

Estradizione passiva

Il procedimento di estradizione passiva è leggermente più complesso rispetto a quello sopra esaminato. Infatti, l’estradizione dell’imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di Appello, così come stabilito dall’articolo 701 del Codice di Procedura Penale. Trattasi, però, di una garanzia “disponibile” da parte del soggetto interessato il quale può dare il consenso all’estradizione (in questo caso però il consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, del soggetto interprete).

All’interno di questa procedura è possibile distinguere varie fasi procedimentali;

  1.  Fase amministrativa: l’estradizione è concessa solo in virtù di una domanda presentata dallo Stato estero e diretta al Ministero della Giustizia con allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva oggetto della richiesta. È necessario allegare alla domanda altresì: la relazione sui fatti oggetto di addebito, compresi tempi e luogo di commissione e la qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge applicabili, il provvedimento di commutazione della pena, nonché i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione necessaria a determinare l’identità e la nazionalità della persona di cui si chiede l’estradizione. Dopo aver ricevuto la domanda, il Ministro di Giustizia, ove ritenga di poterla accogliere, la trasmetterà al Procuratore Generale presso la Corte di Appello entro 30 giorni dal ricevimento. Al fine di individuare la Corte competente è necessario considerare i criteri di cui all’art. 701 c.p.p., ovvero, nel Distretto in cui l’estradando ha la propria residenza, domicilio o la dimora al momento in cui perviene la domanda; la Corte che ha ordinato l’arresto provvisorio ai sensi dell’art. 715 c.p.p. oppure la Corte il cui Presidente ha convalidato l’arresto provvisorio
  2. Fase giurisdizionale: il Procuratore Generale, salvo che si sia già proceduto ai sensi dell’articolo 717 c.p.p. può disporre o la comparizione dinanzi a sé dell’interessato, la sua identificazione oppure il suo interrogatorio. Quest’ultimo atto deve necessariamente essere effettuato con la presenza del difensore e, inoltre, l’estradando deve essere avvisato che sarà assistito dal difensore d’ufficio o quello nominato dallo stesso. Entro trenta giorni da quando ha ricevuto la domanda di estradizione, il Procuratore Generale è tenuto a trasmettere alla Corte di Appello la requisitoria che verrà depositata, insieme agli atti e alle cose sequestrate, presso la cancelleria della Corte. L’estradando, il suo difensore e l’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, così come stabilito dall’art. 702 c.p.p., ha la possibilità di intervenire nel procedimento facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi all’Autorità giudiziaria italiana. hanno il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di deposito e, entro 10 giorni, hanno la facoltà di prendere visione ed estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché esaminare i beni oggetto di sequestro. L’iter successivamente prosegue dinanzi alla Corte di appello competente e si svilupperà in diverse sottofasi a seconda delle peculiarità del caso. Entro il termine di sei mesi dalla presentazione della requisitoria, la Corte decide in camera di consiglio con apposita sentenza in ordine all’eventuale esistenza delle condizioni previste dalla legge per l’accoglimento della domanda di estradizione.
  3. Chiusura del procedimento: il Ministro di Giustizia è tenuto a decidere se concedere o meno l’estradizione richiesta entro 45 giorni dalla ricezione dell’eventuale verbale del consenso all’estradizione; dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione; dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 708 c.p.p. Se entro questo lasso di tempo il Ministro non dovesse comunicare la propria decisione allo Stato richiedente e, se favorevole, è tenuto ad indicare il luogo e la data a partire dalla quale è possibile procedere all’estradizione. La consegna del soggetto deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di cui all’art. 708 c.p.p. anche se è prorogabile per 20 giorni su domanda motivata dello Stato richiedente.
leggi sull'estradizione attiva e passiva  

Estradizione suppletiva, estradizione in transito e riestradizione

L’estradizione suppletiva e la riestradizione sono fondamentalmente dei segmenti procedurali che consentono la collaborazione tra gli Stati, successivamente alla consegna dell’estradando allo Stato richiedente, ed hanno la finalità di garantire il rispetto del principio di specialità.

Estradizione suppletiva: si ha quando lo Stato richiedente che ha ottenuto la consegna del soggetto estradando, voglia sottoporlo ad un processo penale per fatti anteriori e diversi rispetto a quello per il quale lo stesso è stato consegnato, ai sensi dell’art. 710 c.p.p. In questo caso, lo Stato richiedente, seguendo l’iter per l’estradizione passiva, deve formulare una nuova ed ulteriore domanda di estradizione alla quale devono essere allegati il verbale di dichiarazioni rese dall’interessato all’Autorità Giudiziaria estera in merito alla richiesta di estensione dell’estradizione. Tuttavia, ove l’estradando acconsentisse, con le dichiarazioni di cui al comma, alla richiesta di estensione, non è necessario far luogo al giudizio dinanzi alla Corte sopra accennato e descritto.

Riestradizione: consiste, in poche parole, nella domanda di consenso formulata allo Stato italiano da parte dello Stato richiedente cui sia stato consegnato l’estradato, alla riestradizione dello stesso verso uno Stato diverso ai sensi dell’art. 711 c.p.p. Ad essa si applica la stessa identica disciplina prevista per l’estradizione suppletiva.

Estradizione in transito: si ha quando una persona estradata da uno Stato estero ad un altro debba necessariamente passare attraverso lo Stato italiano. In questo caso, il Ministero della Giustizia autorizza il transito su apposita domanda dello Stato richiedente l’estradizione. Tuttavia, il transito non viene autorizzato se l’estradizione è stata concessa per fatti che non siano previsti dalla legge italiana come reato; se ricorre uno dei casi di cui all’art. 698 c.p.p. ove l’estradato sia cittadino italiano e la sua estradizione nello Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

 

Come fare domanda di estradizione

Come già sottolineato, competente a presentare la domanda di estradizione è il Ministro di Giustizia ai sensi dell’art. 720 c.p.p. il quale dispone che tale autorità è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari

L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di Giustizia.

Quest’ultimo può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.

Il Ministro più volte richiamato è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

 

Quali sono i limiti dell'estradizione

Dalla lettura della normativa che disciplina nel nostro ordinamento giuridico l’estradizione è possibile ricavare alcuni principi.

In primo luogo, quello della doppia incriminazione ai sensi dell’articolo 13 comma due c.p. il quale stabilisce che l’estradizione è ammessa solo se il fatto per cui è stata chiesta l’estradizione è previsto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera.

Il principio di specialità, ovvero, il divieto per lo Stato di ottenere l’estradizione di un accusato o di un condannato di procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

Infine, esiste anche il principio del ne bis in idem per il quale chi è stato già giudicato in Italia con sentenza passata in giudicato non può essere estradato nello Stato richiedente per essere sottoposto ad un giudizio penale per il medesimo fatto, come stabilito e precisato dall’art. 705 c.p.p.

estradizione quando è vietata  

Quando l'estradizione è vietata

L’estradizione non viene sempre concessa. Infatti, lo Stato a cui è richiesta l’estradizione è tenuto a fare una serie di valutazioni, in primo luogo (almeno per l’Italia) il Codice di procedura penale prevede che l’estradando non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale né sottoposto ad altre misure della libertà personale.

Ancora, non viene concessa l’estradizione se il fatto per il quale la domanda di estradizione è stata richiesta è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero.

Come anticipato, l’estradizione non può essere concessa nemmeno per il caso in cui il soggetto estradato abbia commesso reati a sfondo politico oppure quando si ha la certezza che quest’ultimo verrà processato per questioni di etnia, religione o questioni simili.

 

Cos'è il MAE

Il mandato di arresto europeo (conosciuto anche come MAE) rappresenta sostanzialmente una estradizione semplificata e depoliticizzata affidata direttamente alle Autorità Giudiziarie degli Stati membri dell’Unione Europea, ed è fondata sul principio di fiducia reciproca degli Stati.

In altre parole, il mandato di arresto europeo assolve alle medesime funzioni dell’estradizione in modo però molto più snello e veloce. Il mandato di cattura europeo è nato per garantire una reale ed effettiva cooperazione giudiziaria, in materia penale, tra gli Stati a seguito della globalizzazione che, vista la possibilità per gli individui di muoversi liberamente nel territorio dell’Unione Europea, ha favorito fenomeni criminosi a livello internazionale.

Richiedere il MAE è decisamente più semplice rispetto alla procedura di estradizione la quale, sempre nel contesto dell’UE, rimane comunque valida per i reati commessi nel periodo precedente all’entrata in vigore della Legge 69 del 2005.

L’iter è esclusivamente giudiziario, è stato quindi tolto l'elemento politico, e non conosce una fase amministrativa. 

L’esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere effettuata entro e non oltre 60 giorni dall’arresto e non è richiesto il requisito della c.d. doppia punibilità.

 

Perché rivolgersi ad un avvocato specializzato in estradizione

La complessità della procedura di estradizione rende opportuna, se non necessaria, l’assistenza di un avvocato esperto sia nel settore del diritto penale che del diritto internazionale, con particolare riferimento alla tematica dell’estradizione.

Questo al fine di tutelare al meglio i diritti della persona estradanda, che potrebbero essere ingiustamente pregiudicati, oppure per capire quali sono i paesi senza estradizione.

Pertanto, nel caso in cui sia formulata una richiesta di estradizione di un soggetto che si trova in Italia è necessario rivolgersi fin da subito ad un avvocato che possa prontamente formulare, già nella fase di opposizione alla richiesta di estradizione, tutte le dovute eccezioni al fine di non consentire l’estradizione del soggetto.

 

Come trovare un avvocato specializzato in estradizione

Come più volte anticipato, la disciplina dell’estradizione è piuttosto complessa e farraginosa, il che impone di avere fin da subito al proprio fianco un avvocato penalista esperto in diritto internazionale. In questo senso, Quotalo.it può essere la soluzione. Grazie alla nostra piattaforma infatti è possibile trovare il professionista legale più adatto alle tue esigenze a cui chiedere una consulenza legale dettagliata in maniera semplice e veloce.

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