L'anatocismo bancario è fuorilegge in Italia

08 Giugno 2015 - Redazione

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Sentenza storica che ha detto “basta” all'anatocismo bancario in Italia, considerato ormai fuorilegge dalla nostra normativa: tutti i dettagli

L' anatocismo bancario è quella pratica, in uso molto frequentemente fino a pochi anni fa, presso quasi tutte le banche del nostro paese, secondo cui gli interessi a debito del correntista, erano liquidati sul conto corrente con frequenza trimestrale, mentre per contro, gli interessi a credito erano liquidati con cadenza su base annua.

Un fenomeno, che provocava evidentemente un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito del correntista ed il conseguente fenomeno dell'anatocismo, in quanto venivano calcolati interessi su interessi, secondo la modalità di cui sopra.

Facendo un esempio quindi: se un correntista aveva un conto 'in rosso' per 10.000,00 €, l'Istituto di Credito ogni 3 mesi gli addebitava i relativi interessi, ad un tasso ipotetico del 10%, per 250,00 €, che andavano a gravare da subito sul capitale a debito, sicché i successivi interessi a debito, erano calcolati non sui 10.000,00 € iniziali ma su 10.250,00 € (e via dicendo), secondo il medesimo meccanismo. Va da sé che quindi il correntista si trovava a pagare a fine anno, un monte interessi, ben più alto rispetto al calcolo annuale.

Un fenomeno quello dell’anatocismo bancario, considerato ormai fuorilegge nel nostro Paese, da circa un anno, anche se di fatto la norma adottata con la legge di Stabilità del 2014, è ancora “su carta”, non essendo ancora stata eseguita la delibera di attuazione del Cicr, col risultato che il correntista, che riscontra sul proprio estratto conto importi maggiorati quanto al calcolo degli interessi, può fare ricorso.

Il 26 luglio 2014 infatti, con il voto del Senato alla legge di Stabilità, ex “Finanziaria”, l’anatocismo bancario, per il quale gli Istituti di credito calcolavano gli interessi sul capitale maggiorato degli interessi calcolati nelle precedenti mensilità, spariva dai testi della legge italiana.

L'eliminazione di una pratica bancaria, che per anni ed anni aveva svuotato i portafogli dei cittadini che avevano contratto un mutuo, un finanziamento o che semplicemente avevano passività sul proprio conto corrente; una pratica che doveva però fare un ulteriore “passo” grazie al Cicr, ossia il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, per sparire di fatto anche dalla realtà materiale, il quale, avrebbe dovuto riscrivere da capo le regole, chiarendo che gli interessi “periodicamente capitalizzati” non potessero produrre più, ulteriori interessi.

A smuovere fortunatamente le cose ci ha pensato però il Tribunale di Milano, il quale ha precisato che l’attuale versione del Testo unico bancario, per come modificato dalla legge di Stabilità del 2013, vieta senza ombra di dubbio l’anatocismo “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” ed ha chiarito essere sufficiente la semplice previsione di legge per defalcare le somme intimate dalle Banche ai propri debitori.

La disposizione è in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° gennaio 2014 ed ha visto il Collegio Meneghino, vietare a 3 banche l’uso di qualsiasi forma di anatocismo bancario sui conti in essere e su quelli nuovi, ordinando peraltro la pubblicazione della condanna sui loro siti e sulla stampa nazionale, oltre che la comunicazione ai correntisti.

Un'interpretazione destinata a fare “storia” e che non mancherà di produrre un notevole contenzioso nei confronti delle Banche renitenti alla cancellazione dell’anatocismo bancario, che nell’attesa della delibera del Cicr, continuano ad applicarlo.

Senza anatocismo bancario, un correntista che ha affidamento ad inizio anno 100.000,00 € al tasso di interesse del 5% annuo da pagare ogni 3 mesi, maturerà un fisso di 1.250,00 € di interessi, che per contro, sarebbero risultati invece nel 1° trimestre di 1.250,00 €, nel 2° trimestre di 1.266,00 €, nel 3° trimestre 1.281

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