L'amministratore ha il compito di curare il corretto andamento della
gestione comune all’interno del condominio.
La nomina dell'Amministratore avviene
solitamente tramite l'assemblea del Condominio, ma, se per alcune ragioni non può
avvenire, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore
“d’ufficio”.
La figura dell'Amministratore è imposta dalla Legge per edifici con quattro o più proprietari, denominati cioè Condomini
(art. 1129 CC).
Egli dura in carica un anno, dopo il quale può essere
sostituito o confermato dalla maggioranza dei condomini. E’ importante
sottolineare, ad ogni modo, che la sua carica non decade fino a quando non si
sia trovato un sostituto.
Compiti
dell'amministratore condominiale
Ai sensi dell'articolo 1130 c.c.: l'amministratore deve:
1.eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2.disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3.riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei
servizi comuni;
4.compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.
L'amministratore alla fine di ogni anno, deve illustrare il conto
della sua gestione.
La
ripartizione delle spese nel condominio:
L’articolo 1123 c.c. indica
che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per
le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può
farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità”.
L'art. 1118 c.c. dispone che “il diritto di ciascun condomino sulle
cose indicate dall’art. 1117 c.c. ( cose di uso comune) è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli appartiene se il titolo non
dispone altrimenti”.
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